RC AUTO: La conciliazione paritetica
Esiste un modo semplice e rapido per provare a risolvere una controversia relativa ad un sinistro RC Auto con un’impresa di assicurazione senza ricorrere al giudice: la conciliazione paritetica.
Che cos’è
La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori1 al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.
Chi la può attivare
Tutti i consumatori danneggiati coinvolti in un sinistro RC Auto, purché non si siano avvalsi di rappresentanti, procuratori e non abbiano ceduto il credito, ovvero:
- assicurati
- contraenti (anche di controparte)
- intestatari al PRA
- terzi trasportati
- terzi danneggiati
Quando si attiva
Il consumatore danneggiato può attivare la conciliazione se:
- abbia presentato direttamente una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta entro i termini normativamente previsti:
- per il danno materiale al veicolo ed alle cose:
- 30 giorni se il modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti/assicurati;
- 60 giorni se il modulo CAI non è sottoscritto da entrambi i conducenti/assicurati, o in caso di danni a beni diversi; - per il danno alla persona: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti la guarigione delle lesioni;
- per il danno materiale al veicolo ed alle cose:
- abbia ricevuto un diniego di offerta
- non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.
Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.
Come si attiva
Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.
¹ ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.
Come funziona
- Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
- Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.
- Va costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
- La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
Per maggiori informazioni consulta il sito dedicato.
Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi sono disponibili sul sito dell’ANIA (www.ania.it) e dell’IVASS (www.ivass.it, sotto la voce "per il Consumatore" "Conciliazione Paritetica").
In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 (attuativa del D.L. n. 132/2014) che prevede, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, il tentativo obbligatorio di trovare una soluzione bonaria alla controversia prima di ricorrere all’azione giudiziaria, tramite la stipulazione di una convenzione di Negoziazione Assistita.
Che cos’è:
la convenzione di Negoziazione Assistita è un accordo mediante il quale le Parti di una controversia convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo.
Chi la deve attivare:
ogni danneggiato coinvolto in un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, tramite l’intervento di un legale.
Quando e come si attiva:
il procedimento di Negoziazione Assistita rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale da attivare obbligatoriamente prima dell’introduzione di un processo civile, tramite un invito a partecipare alla procedura rivolto alla Compagnia.
Come funziona:
- in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore sulle modalità di trasmissione, l’invito andrà spedito tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec;
- la Compagnia fornirà riscontro entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell’ipotesi negativa, specificandone la motivazione.
Durata della Procedura:
la durata della Procedura è concordata dalle Parti e non può essere inferiore ad un mese.
Contenuti della Convenzione:
qualora l’invito alla Negoziazione assistita venga accettato, sarà fissato un incontro durante il quale verrà redatto l’accordo di definizione della controversia (c.d. Convenzione) che dovrà contenere:
- il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese;
- l'oggetto della controversia con i relativi termini di risoluzione;
- la firma delle Parti certificata dai rispettivi avvocati intervenuti.
Forma della Convenzione:
la convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità.
Recapiti cui trasmettere l’invito alla Negoziazione:
per favorire una migliore gestione della Procedura, invitiamo a trasmette gli inviti a partecipare alla Negoziazione Assistita:
- tramite Raccomandata con avviso di ricevimento a:
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma;
- tramite Pec a: axmpsdanni@legalmail.it.
A partire dal 21 marzo 2011, il Decreto Legislativo n. 28/2010 e la Normativa successiva hanno introdotto l’istituto della Mediazione obbligatoria ovvero l’esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto per un elenco di materie che, dopo una serie di modifiche normative, include anche le controversie relative:
- a contratti assicurativi (con esclusione dei contratti di assicurazione RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita);
- al diritto al risarcimento di danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria.
Che cos’è:
la mediazione è l’attività svolta da un Organismo di Mediazione, avente requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Chi la può attivare:
- per controversie relative a contratti assicurativi: contraenti e assicurati;
- per controversie relative ai danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria: contraenti, assicurati e danneggiati.
Quando e come si attiva:
la richiesta di Mediazione si deve attivare obbligatoriamente prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Come funziona:
- il richiedente formula la domanda all’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- presentata la domanda, viene designato un Mediatore e viene fissato un primo incontro;
- la domanda e la data dell’incontro sono comunicate alla Compagnia, almeno 15 giorni lavorativi prima della data del primo incontro;
- la Compagnia fornirà riscontro almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
Durata della Procedura:
il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.
Contenuti della conciliazione:
se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
Recapiti cui trasmettere l’invito alla Mediazione:
la domanda e la data dell’incontro andranno comunicate ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. tramite PEC all’indirizzo: axampsvita@legalmail.it oppure ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a. axmpsdanni@legalmail.it.
Quando previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile attivare la procedura di Arbitrato Irrituale per la soluzione stragiudiziale della controversia.
Che cos’è:
l’Arbitrato Irrituale, laddove espressamente previsto dal contratto, è una procedura che consente di definire alcune tipologie di controversie (con oggetto la determinazione dell’importo liquidabile o le conseguenze di natura medica di un sinistro) devolvendone la soluzione a consulenti tecnici nominati da ciascuna parte.
Chi la può attivare:
ogni danneggiato che abbia rivolto una richiesta di risarcimento alla Compagnia e che si consideri insoddisfatto della gestione del sinistro per aspetti specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Quando e come si attiva:
l’Arbitrato Irrituale può essere attivato alla conclusione della procedura di risarcimento comunicando per iscritto alla Compagnia la propria volontà di dare avvio alla procedura.
Come funziona:
- una volta comunicata alla Compagnia la volontà di ricorrere all’Arbitrato Irrituale, ciascuna parte procederà con la nomina del proprio consulente tecnico;
- i periti (o i medici) svolgeranno le attività di accertamento;
- nel caso di accordo, i consulenti provvederanno alla redazione di un concordato di definizione della controversia;
- nel caso di disaccordo, i consulenti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza;
- se una delle parti non provvede alla nomina o se i due consulenti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta secondo quanto previsto dalle Condizioni di Polizza;
- quanto premesso fa salvo eventuali specifiche modalità di gestione della Procedura espressamente indicate nelle singole clausole contrattuali.
Durata della Procedura:
non esiste un termine entro il quale la Procedura debba essere conclusa.
Contenuti e forma dell’Accordo:
qualora la Procedura abbia un esito positivo, l’accordo conterrà i termini di definizione della controversia, sarà redatto per iscritto e firmato dai consulenti che hanno partecipato alla Procedura.
Costo della Procedura:
ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio consulente e metà di quella del terzo.
Recapiti cui trasmettere la comunicazione della volontà di avviare la procedura:
la comunicazione della volontà di avviare un Arbitrato Irrituale deve essere trasmessa per iscritto a:
Prodotti rami Danni:
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A, presso la sede della Direzione sita in Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9 oppure tramite PEC all’indirizzo: axmpsdanni@legalmail.it
Prodotti rami Vita:
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A presso la sede della Direzione sita in Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9 oppure tramite PEC all’indirizzo: axampsvita@legalmail.it